Nuovo decreto sul PEI: cosa cambia?

È stato pubblicato l’atteso decreto correttivo dei DI 182/20 sul nuovo PEI (DI 153/23) che modifica anche i modelli e le Linee Guida..

I documenti sono tutti disponibili nella sezione normativa del nostro sito:

Provo a descrivere qui le principali novità precisando che, mentre per il decreto sono indicate chiaramente le modifiche apportate.

Novità per la secondaria di secondo grado

In questo ordine di scuola troviamo qui, secondo me, le due novità più rilevanti.

Vengono chiaramente definite, finalmente, le procedure da seguire per il passaggio dal percorso differenziato a quello ordinario correggendo le linee guida precedenti che dicevano in un certo punto che decideva liberamente il consiglio di classe, in un altro che ci volevano gli esami integrativi. Il nuovo testo ribadisce che la decisione spetta al consiglio di classe: se approva il passaggio lo studente seguirà il successivamente percorso ordinario con prove equipollenti, se il consiglio di classe lo rifiuta e conferma la differenziata la famiglia può chiedere di sostenere  l’esame integrativo.

L’altro aspetto modificato, rispetto al DI precedente, riguarda l’esonero dalle discipline che viene ora formalmente escluso. Il problema però è che di fatto viene proibito l’uso di questa parola, non certo la possibilità di non far sostenere a uno studente delle discipline che sarebbero per lui oggettivamente improponibili. Purtroppo le linee guida si limitano a sostituire la parola “esonerato” con “differenziato” mettendo tutti questi studenti nello stesso piano, autorizzando i docenti curricolari a escluderli dalla valutazione. Il DI 182 prevedeva anche per gli studenti con il PEI differenziato l’obbligo da parte del docente di materia di definire obiettivi disciplinari, per quanto ridotti, e poi di valutare gli esiti e solo in casi eccezionali era possibile l’esonero.

Adesso le nuove Linee Guida dicono (pag. 38):

Nell’opzione “C” rientrano le situazioni in cui non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile definire obiettivi didattici equipollenti a quelli curricolari sui quali si  possa poi  esprimere una valutazione ordinaria degli apprendimenti. In questi casi  si  può decidere per un percorso differenziato nell’insegnamento di una o più discipline, per le quali, non essendoci valutazione specifica, si definiscono le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti descritti nel PEI. Si ricorda che anche una sola disciplina definita in questo modo rende obbligatoriamente “differenziato” il percorso didattico complessivo. 

È grave affermare che per  tutti gli studenti con percorso differenziato non c’è valutazione specifica!
In sostanza, come se nulla fosse, si torna alla cosiddetta “valutazione per aree” per tutti gli studenti con programmazione differenziata, autorizzando i docenti curricolari a chiamarsi fuori da ogni responsabilità verso lo studente con disabilità e delegando tutto all’insegnante di sostegno.

L’importante è che non si usi più la parola “esonero”, così l’inclusione è salva!

Novità, per tutti gli ordini di scuola, nella sezione 8 (Interventi sul percorso curricolare).

Le novità in questo caso sono di tipo redazionale, non di contenuto, ma veramente non se ne capisce il senso.

Scompare il punto 8.2 sulle modalità di verifica, tanto  per la secondaria di primo grado che di secondo.

Viene eliminato dai modelli di PEI ma l’argomento continua ad essere affrontato approfonditamente nelle Linee Guida, con esempi da vario tipo e considerazioni sulla necessità di definire metodologie eque ed efficaci per valutare in modo corretto cosa l’alunno sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Del resto ricordiamo che il DL 66/17 all’art. 7 dice che nel PEI vanno esplicitate anche le modalità di verifica.
Per quale motivo è stato tolto lo spazio assegnato a questi temi se poi si chiede comunque di inserirli nel PEI?
Secondo le nuove Linee Guida le modalità di verifica andrebbero inserite nella programmazione disciplinare delle singole materia, ripetendole quindi tante volte quante sono le discipline anche se probabilmente sono sempre le stesse.

Altra innovazione, secondo me incomprensibile, la troviamo nel modello della primaria dove, nella progettazione disciplinare, è stata eliminata l’opzione “A –  Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione” lasciando spazio solo alle personalizzazioni.
Una piccola nota dice “Compilare soltanto per le discipline/aree disciplinari per le quali è prevista una progettazione personalizzata” ma, secondo me, dire chiaramente che gli obiettivi sono gli stessi rimane utile nel coinvolgimento dei colleghi disciplinari e, visto che si tratta si apporre una crocetta, non  è certo per loro un lavoro eccessivo.
Da notare che l’organizzazione precedente, con le voci A e B, rimane nella scuola secondarie ma anche, per la primaria, nella parte dedicata al comportamento.

La cosa strana, infine, è che nelle Linee Guida, a pag. 31,  è rimasto tutto come prima, anche con la riproduzione grafica della casella del PEI con le crocette A e B.

Alla fine però hanno aggiunto un paragrafo che dovrebbe spiegare la novità:

Nel modello di PEI per la Scuola Primaria si troverà un unico campo ove viene richiesto di indicare  se, rispetto alla progettazione didattica della classe, sono applicate personalizzazioni in relazione agli  obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e metodologie didattiche,  alle  modalità  di  verifica  e  ai  criteri  di  valutazione  e,  conseguentemente,  di  indicarli  sinteticamente. Resta inteso che, nel caso in cui l’alunno segua la progettazione didattica della classe  e si applichino gli stessi criteri di valutazione, il campo non va compilato. 

Bravo chi capisce cosa deve fare!

Rimanendo alla primaria, da notare che mancano ancora, purtroppo, dei riferimenti alle nuove modalità di valutazione introdotte, come si ricorderà, alla fine del 2020, quasi in contemporanea al nuovo PEI, ma senza che venisse mai esplicitato nessun minimo collegamento.  Adesso che si è messo mano al modello di PEI non si poteva prevedere uno spazio in cui definire anche gli eventuali obiettivi personalizzati da inserire poi nella scheda?

Altre novità o conferme rilevanti, un po’ alla rinfusa…

Partecipazione degli esperti privati al GLO: è confermato il limite di uno (decreto art. 6 c. 6) ma scompare dalle Linee Guida l’obbligo di dichiarare che non è retribuito dalla famiglia.

Orario GLO: 5. L’art. 5 c. 5 diventa “Le  riunioni  del  GLO  si  svolgono,  salvo  motivata  necessità,  in  ore  non coincidenti con l’orario di lezione.” Scompare l’espressione “in orario scolastico” che, come sappiamo, ha creato vari equivoci.

Allegato C e C1: torna tutto come prima, cambia solo l’espressione “debito di funzionamento” sostituita da “ “supporti al funzionamento”, in linea con le Linee Guida del Ministero della Salute. Dopo la nota 14085 del 1° giugno scorso, che sospendeva la compilazione di questi due allegati perché mancava il Profilo di Funzionamento, ci si aspettava qualche indicazione più operativa anche perché il dato richiesto, e indispensabile per la compilazione del modello C, possiamo chiamarlo come vogliamo ma in ogni caso  si può recuperare esclusivamente da un Profilo di Funzionamento regolarmente compilato in base alle nuove disposizioni. Peccato che la stragrande maggioranza delle scuole non ne abbia mai visto uno.

Orario ridotto: nessuno ovviamente può impedire a una famiglia di portare il figlio a terapia in orario scolastico se i servizi sanitari non offrono alternativa. Il decreto precisa meglio le condizioni.
Il comma 2/a dell’art. 13  del decreto diceva:

    1. se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;

Diventa:

    1. se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;

L’argomento è ripreso anche nelle Linee Guida pag 48, ma con  modifiche poco rilevanti

Responsabilità dei componenti del GLO

Nella Linee Guida precedenti era scritto (pag. 65)

È  bene  evidenziare  che,  nella  procedura  volta  alla  definizione  delle  misure  di  sostegno,  con  la correlata  quantificazione  del  fabbisogno  di  risorse  professionali  per  la  didattica  e  l’assistenza,  i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa.

Ora sono state tolte le parole finali (pag. 63 nuove Linee Guida):

È  bene  evidenziare  che,  nella  procedura  volta  alla  definizione  delle  misure  di  sostegno,  con  la correlata  quantificazione  del  fabbisogno  di  risorse  professionali  per  la  didattica  e  l’assistenza,  i componenti del GLO sono corresponsabili delle decisioni assunte.

Esigenze di tipo  sanitario

Le nuove Linee Guida specificano meglio la parte sugli interventi sanitari, che precedentemente era demandata ad altri momenti e ambiti decisionali. Pag. 55.

Flavio Fogarolo

 

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