In base alle attuali norme contrattuali, non è obbligato. La sede di lavoro dell’insegnante è la sua scuola di titolarità e non può essere costretto a recarsi altrove senza considerare distanze, eventuali difficoltà di trasporto o altro.
È uno degli aspetti che avrebbe dovuto chiarire il decreto ministeriale previsto dall’art. 16 c- 2-bis del DL 66/17, ma mai emanato.
Se accetta, l’incarico va formalizzato e le ore svolte a domicilio vanno considerate nel normale orario di servizio.
In base ai bisogni e alle esigenze didattiche si deciderà quante ore dedicare all’istruzione domiciliare, quante ad eventuali attività didattiche a distanza o altro. Se questa organizzazione è prevista per tutto l’anno deve certamente essere esplicitata e condivisa nel PEI.