Nessun alunno può essere costretto a fare orario ridotto, neppure quando il sostegno non copre interamente l’orario scolastico.
La riduzione della frequenza scolastica degli alunni con disabilità è una decisione straordinaria che non può mai violare i due principi riconosciuti per tutti gli alunni: il diritto all’istruzione e l’osservanza dell’obbligo scolastico.
Il DI 182/20, modificato nel 2023 con il DI 153, ha posto delle precise condizioni: la riduzione d’orario è possibile solo su richiesta della famiglia e in base a motivazioni di ordine sanitario, quindi nell’interesse dell’alunno. Mai per carenza di risorse o difficoltà di gestione da parte della scuola.
Le assenze continuative sono possibili « per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;» Art. 13 c. 2/b:
Le eventuali decisioni sulla riduzione d’orario sono assunte dal GLO e inserite nella sezione 9 del PEI.
Ricordiamo però anche altre norme generali: