Gli strumenti compensativi “sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo senza facilitare il compito dal punto di vista cognitivo ” (Linee Guida DSA MIUR 2011). Vanno considerati un atto di equità che ha lo scopo di compensare (ossia di “bilanciare”) un disturbo. Come per tutti gli “strumenti”, principale criterio di scelta e valutazione è l’efficacia: se funzionano, ed effettivamente sollevano l’alunno, non ha senso togliere questa opportunità.
Non ha senso neppure collegare rigidamente gli strumenti compensativi ai vari disturbi: ai dislessici solo strumenti per leggere, ai disgrafici per scrivere, ai discalculici per calcolare… ma i criteri devono essere globali e funzionali. Un alunno dislessico ad esempio può compensare con la calcolatrice il fatto che la lettura delle consegne richiede a lui più tempo, e quindi eseguire così i calcoli più velocemente. In ogni caso si considera solo l’efficacia: se funzionano (e sono veramente strumenti compensativi, non facilitazioni o dispensa) non si possono vietare.