I tempi aggiuntivi possono essere considerati strumenti compensativi?

Per un alunno con Bisogni Educativi Speciali, il tempo in più durante le verifiche può essere considerato una misura compensativa anziché dispensativa? In questo modo si potrebbe applicarla anche agli esami?

Più che tra gli strumenti compensativi e le misure dispensative, il tempo in più nelle verifiche rientra tra le modalità di valutazione. Se la domanda è legata al fatto che, in base alla normativa, per gli alunni con BES individuati dalla scuola agli esami è possibile utilizzare strumenti compensativi ma non si può dispensare nulla. Ricordo che questo limite vale solo per l’esame di Stato. Nelle verifiche intermedie si può intervenire in modo molto più flessibile e personalizzare sia modalità che criteri di valutazione; nulla vieta che vengano dati tempi aggiunti anche agli alunni con BES, o che vengano adattate le prove, o che si tenga conto maggiormente dei progressi o degli sforzi.

La normativa parla sempre di “strumenti” compensativi, mentre sono “misure” solo quelle dispensative. Ricordo la definizione che si trova nelle Linee Guida DSA del 2011: «Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria».
Considerare “strumenti didattici o tecnologici” dei tempi aggiuntivi è una forzatura che all’esame può essere contestata dal presidente di commissione.

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Inserimento: 14 Luglio 2021

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