Nel momento in cui progetta un’uscita, la scuola definisce autonomamente i bisogni di sorveglianza in base al numero di alunni, alle eventuali esigenze particolari, alla durata e tipologia del percorso ecc.
Nessuna norma impone parametri standard. Molte scuole si basano ancora sulla Circolare ministeriale 291 del 1992 che è però antecedente all’autonomia scolastica e oggi non più applicabile.
I bisogni di assistenza o vigilanza dello studente con disabilità vanno definiti caso per caso: ce ne possono essere alcuni che hanno bisogno di un accompagnatore per loro, per altri ce ne possono volere anche due, ma per chi è autonomo, e in viaggio ha esattamente le stesse necessità dei compagni, non serve ovviamente nessuno ma bastano quelli assegnati alla classe. Anche i rischi e le caratteristiche dell’itinerario vanno considerati. E’ evidente che un conto è portare gli alunni in pullman riservato a visitare una fattoria didattica, un altro è raggiungere il centro di una città con i mezzi pubblici.
Ricordiamo, infine, che quando si parla di accompagnamento degli alunni con disabilità non si intende per forza l’insegnante di sostegno: anche questo punto va definito e concordato caso per caso.