È certamente possibile e non c’è nessun ostacolo dal punto di vista normativo. Applicare uno strumento che solleva da un problema di apprendimento, senza peraltro costituire una facilitazione impropria, come specificato nelle Linee Guida DSA del 2011, rientra tra le flessibilità didattiche ammesse senza riserve dal DPR 275/99 art. 4 per conseguire il successo formativo.
Decidere se usare o meno questi strumenti deriva da considerazioni esclusivamente didattiche: sono utili davvero? Sono convenienti anche rispetto alle inevitabili controindicazioni con le quali dobbiamo fare i conti quando l’uso viene concesso solo ad alcuni alunni ma rimane vietato per altri? Il problema c’è, indubbiamente, ma è di tipo organizzativo e didattico, non normativo.
Se la flessibilità diventa prassi normale e questi strumenti possono essere usati liberamente da tutti coloro che ne hanno bisogno, diventa tutto molto più facile.