Disturbo o difficoltà?

Pongo all’attenzione questo quesito. In una relazione clinica di diagnosi e profilo funzionale prodotta per un bambino di classe seconda Primaria (cito alla lettera: “Quadro clinico compatibile con disturbo di ADHD e difficoltà legate a disortografia e discalculia”) da un Ente privato si scrive che: “…il documento è valido come diagnosi clinica redatta da psicologo e psicoterapeuta iscritto all’Albo regionale e non necessita di convalida da Ente pubblico non rientrando nelle diagnosi che usufruirebbero dei benefici previsti dalle leggi 104 e 170; la circolare a cui si fa riferimento è un documento del MIUR che per le scuole non ha valore diagnostico”. È risaputo che la convalida per la Regione Veneto non è più prevista, ma le diagnosi prodotte da Enti non accreditati possono dare diritto ai benefici della L. 170 per esempio nell’esame di terza media? Per il resto si fa fede alla circolare n. 8 del 2013 e si può stilare un PDP per alunni con BES. Nel caso di presenza di un alunno con DSA o di un disturbo ADHD, come ci si comporta? Da parte della scuola è legittimo richiedere o no una diagnosi prodotta da Enti accreditati? Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

Questa non è una diagnosi di DSA (parla di difficoltà, non di disturbi) e non dà diritto ai benefici della L. 170/10, come giustamente è scritto. Anche se fosse stata redatta da un Ente accreditato per la scuola non sarebbe cambiato nulla.
In questi casi la scuola deve personalizzare gli interventi, ma può scegliere se farlo attraverso una programmazione formale, ossia un PDP, o in altri modi.

Per quel che riguarda la valutazione, in quella intermedia, che ha sempre un valore formativo, la scuola potrà agire con estrema flessibilità in base al DPR 275/99 art. 4.

La situazione cambia al momento della valutazione sommativa formalizzata: nessuna personalizzazione sarà però possibile alle prove Invalsi mentre all’esame di Stato potrà usare strumenti compensativi.

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Inserimento: 7 Agosto 2021