La redazione del profilo di funzionamento è regolata dall’art. 5 c. 3 e c. 4 del DL 66/17. Non c’entra nulla il DM 182, che riguarda solo il PEI.
È di competenza dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL con la collaborazione dei genitori e la partecipazione di un rappresentante della scuola. Non compete al GLO né, tanto meno, ai soli insegnanti.
Nel 2022 sono state approvate le Linee Guida del Ministero della Salute con il modello proposto per il Profilo di Funzionamento. Siamo in attesa che diventino operative in tutte le regioni le nuove disposizioni.
Il DM 182 dice che “Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale“. Art. 5 c. 3.
E ancora:
6. In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato. Art. 21 c. 6.