Secondo la L. 104 del 1992, art. 12 c. 5, alla redazione di DPF e PEI dovevano provvedere congiuntamente “gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione”.
Attenzione: il comma 5 dell’art. 12 è stato modificato dal DL 66/17 e non troverete questo testo nella versione in vigore indicata nel nostro repertorio della normativa alla voce L. 104/92.
Nonostante alcune circolari successive e, in particolare, le Linee Guida del 2009 avessero insistito sulla necessità di coinvolgere tutti i docenti della classe nelle varie fasi della progettazione educativa, era sempre in vigore la legge del 1992 che esonerava di fatto gli insegnanti curricolari da questo compito.
La situazione è quindi radicalmente cambiata con il DL 66/17, modificato dal DL 96/19, che ha formalmente istituito il GLO di cui sono membri tutti i docenti della classe, e ha anche modificato il comma 5 dell’art. 12 della L. 104/92.
È una delle novità più rilevanti di questa riforma dell’inclusione, conclusasi nel 2020 con il DM 182.