Solo al primo anno la famiglia può respingere la programmazione differenziata, negli anni successivi solo il Consiglio di classe può deliberare, se ritiene ci siano le condizioni, il passaggio a un percorso ordinario.
La questione è stata chiarita con il DI 182/20 art. 10-bis e nelle linee guida allegate.
Art. 10-bis
Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado
1. Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è
ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un
percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a) superamento di prove
integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato,
nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b) senza il previo
superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a
maggioranza
Si vedano anche le Linee Guida: a pag. 38
«La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2. […]
Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia. »
E ancora, a pag. 43:
«A tutte le considerazioni fatte fin qui si collega anche il problema del “passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato”. La “procedura” con la quale alcune famiglie chiedono questo passaggio solo nell’ultimo anno, con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI “semplificato” significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario.
Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato.»