In base al DLgs 66/17 le proposte sulle risorse necessarie per il progetto di inclusione, comprese sia le ore di sostegno che di assistenza, vanno inserite nel PEI e sono quindi di competenza del GLO:
DL 66/17 art. 7 c. 2/d
d) [Il PEI] esplicita le modalità’ di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe […] e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione […].
Per quanto riguarda le ore di assistenza le procedure previste dal DL 66 sono oggi di difficile applicazione mancando passaggi molto importanti previsti dal decreto, come l’accordo Stato Regioni per la definizione dei profili professionali e dei percorsi di formazione (art. 3 c. 4) e sulla partecipazione al GLI dei rappresentanti dell’Ente Locale quando si definiscono le proposte complessive della scuola (art. 15 c. 9 L. 104/92 modif. dal DL 96/19 e art. 10 DL 66).
Si intende qui esclusivamente l’assistenza specialistica, all’autonomia e alla comunicazione, essendo quella di base di competenza della scuola.