Le prove equipollenti all’esame possono essere predisposte in anticipo?

Le prove equipollenti da somministrare all'esame agli studenti con disabilità devono essere adattate da quelle inviate dal Ministero? Oppure le commissioni possono crearle autonomamente senza considerare quelle ministeriali?
La tipologia delle prove personalizzate è decisa dal Consiglio di Classe (DL 62/17 art. 20 c. 1) che stabilisce anche se le prove fatte in quel modo sono equipollenti o no.
Sul significato di prove equipollenti si veda questa FAQ.
E’ quindi il CdC che indica se devono essere diverse da quelle ministeriali, mantenendo però l’equipollenza, spiegando come.
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
Come specificato nel successivo comma 2, in base a queste indicazioni la commissione poi deve concretamente elaborare le prove. Può essere che si possano realizzare modificando quelle ministeriali, ma può essere anche che questo non sia possibile e vadano sostituite in toto.
2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
La prova d’esame deve iniziare allo stesso momento per tutti i candidati e, se si decide di adattare le prove ministeriali, bisogna fare attendere tutti gli altri candidati finché le prove modificate non siano pronte. Per questo motivo questa opzione è di fatto possibile solo se limitata a modifiche modeste, di veloce esecuzione, come l’eventuale eliminazione di parti facoltative o poco altro.
Se è necessaria una verifica che, pur rimanendo equipollente in base alle indicazioni del Consiglio di Classe, possa essere nettamente diversa da quella ministeriale, è necessario che la commissione la predisponga prima. In questo caso serviranno almeno tre prove distinte sulle quali effettuare il sorteggio.
Le prove equipollenti possono anche essere predisposte in anticipo decidendo però solo il giorno dell’esame, una volta esaminate quelle ministeriali, se è possibile intervenire su di essere con modesti e veloci adattamenti o è necessario utilizzare quelle predisposte dalla commissione.
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Inserimento: 8 Marzo 2024

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