Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.
Essendo un atto formale dell’istituzione scolastica è necessaria la firma del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, che attesta, anche sulla base del verbale dell’incontro, la regolarità delle procedure seguite ossia che il PEI è stato effettivamente approvato dal GLO.
La firma di tutti i membri del GLO è prevista dalle Linee Guida, pag. 11, ma non è specificato se va ritenuta è effettivamente indispensabile per la piena validità dell’atto.
Se il genitore non firma per esprimere il suo dissenso rispetto al PEI approvato o per altri motivi, si suppone che abbia manifestato le sue posizioni anche durante l’incontro del GLO ed è importante che esse vengano ben verbalizzate.
Ricordiamo cosa dice l’art. 3 c. 9 del DI 182/20:
9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.