Si può utilizzare l’insegnante di sostegno per supplenze quando sono presenti gli alunni con disabilità per cui è stato nominato?

Si può utilizzare l'insegnante di sostegno per supplenze su classi che non siano le sue, in normale orario di servizio, quando sono presenti gli alunni con disabilità per cui è stato nominato?

Non è lecito, salvo situazioni eccezionali e urgenti, non altrimenti risolvibili.

Secondo la L. 104/92 art. 13 c. 3 le attività di sostegno sono “garantite”, ossia assicurate in ogni caso e non vanno pertanto considerate come interventi aggiuntivi o opzionali di cui la scuola può disporre in modo discrezionale, sospendendoli e dirottando il personale assegnato allo scopo per rispondere ad altre esigenze.  

È molto esplicita al riguardo l’indicazione che troviamo nelle Linee Guida MIUR sull’integrazione scolastica del 2009 (pag. 15): «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».

Rimane importante anche l’affermazione contenuta nella nota MIUR 9839 del 28/11/2010: «Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili». Le indicazioni operative di quella nota, che si occupava di supplenze, non sono più applicabili perché la successiva L. 107/15 ha modificato radicalmente la normativa in merito, ma questa affermazione di principio sul sostegno, che si fonda sulla L. 104/92, resta pienamente valida.

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Inserimento: 8 Luglio 2021

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