Supplenze sulla stessa classe.

Si può utilizzare l'insegnante di sostegno per supplenze sulla classe dell'alunno con disabilità che sta seguendo?

L’insegnante di sostegno è “contitolare” della classe (L. 104/92 art. 13 c. 6) e quindi gli alunni, tutti gli alunni non solo quello con disabilità, sono anche suoi alunni. Di sicuro, pertanto, è possibile affidare la classe all’insegnante di sostegno e in questo caso, a rigore, non si dovrebbe neppure parlare di supplenza.

Naturalmente questa diversa organizzazione didattica (un solo insegnante anziché due) ha delle ricadute sulla qualità del servizio di inclusione e non può essere considerata come modalità abituale per risolvere i problemi derivanti dalle assenze. Ricordiamo che in base all’art. 13 c. 3 della L. 104/92 le attività di sostegno per gli alunni con disabilità sono “garantite”, ossia assicurate in ogni caso, e non possono essere considerate come prestazioni accessorie a cui si può liberamente rinunciare.

Può essere che in certi casi sia preferibile affidare tutta la classe, compreso l’alunno con disabilità, all’insegnante di sostegno che conosce tutti, senza far ricorso a persone esterne, ma non è sempre così: bisogna considerare quanto dura l’assenza, quali sono i bisogni dell’alunno con disabilità, se veramente non può stare da solo in classe con i compagni, ecc.

 

 

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Inserimento: 8 Luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2023

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