Si può utilizzare l'insegnante di sostegno per supplenze, considerandolo a disposizione di tutta la scuola, quando è assente l'alunno con disabilità che dovrebbe seguire?
È vero che l’insegnante di sostegno è contitolare della classe, quindi insegnante di tutti gli alunni non solo di quello con disabilità, ma è anche vero che è in quella classe proprio perché c’è un alunno con esigenze particolari.
Nessuna normativa regola in modo rigido la questione che rientra pertanto nelle scelte dell’autonomia scolastica, considerando anche le diverse modalità di organizzazioni del sostegno che vengono attivate nelle nostre scuole.
Nelle Linee Guida per l’integrazione (pag. 15) del 2009 è scritto che «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.»
Se l’alunno con disabilità è assente questo tipo di utilizzo non dovrebbe avere effetti diretti sull’efficacia dell’intervento di integrazione. Se non è così, va dimostrato.
Del resto la scuola deve far fronte a tutte le esigenze educative e per farlo ha certamente la possibilità di organizzare in modo flessibile le risorse assegnate, tanto più se in questo modo non danneggia altri alunni con esigenze particolari.