Decide autonomamente la scuola, caso per caso, in base alle esigenze dell’alunno e alle risorse disponibili.
Il consiglio di classe quando organizza un viaggio di istruzione dovrà definire come si farà fronte alle esigenze di accompagnamento, assistenza o trasporto degli alunni con disabilità iscritti nella classe, in modo che tutti possano partecipare.
In certi casi la presenza di un alunno disabilità può richiedere un accompagnatore in più (anche due in certe situazioni) per esigenze di vigilanza o assistenza, ma se lui non ha bisogno di nulla bastano ovviamente quelli assegnati alla classe. Nessuna norma dice che l’eventuale accompagnatore in più debba essere l’insegnante di sostegno.
Su questo argomento una vecchia circolare ministeriale del 1992 (n. 291) definiva, con appositi parametri , quanti accompagnatori erano necessari e considerava anche genericamente la presenza di alunni con disabilità, senza considerarne gli effettivi bisogni, ma con l’autonomia scolastica essa non ha più nessun valore.
Da ricordare che il Modello di PEI Nazionale allegato al DM 182/20 prevede una specifica voce sull’organizzazione delle uscite didattiche (Sezione 9) dove va indicato quali sono gli interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe.
Chi deve accompagnare in gita gli alunni con disabilità?
Chi deve accompagnare in gita gli alunni con disabilità? Ci sono norme che regolano il numero minimo di accompagnatori se partecipano alunni con disabilità?