La Legge 170/10 , all’art. 3 c. 1 ha stabilito che certificare i DSA sia compito delle aziende del Servizio sanitario nazionale e che i privati, singoli o come strutture, possono farlo solo se accreditati:
1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
Non tutte le regioni sono poi effettivamente intervenute con propri provvedimenti legislativi in merito, per cui la situazione oggi è molto disomogenea: in alcune regioni sono valide per la scuola solo le certificazioni rilasciate da ASL o soggetti accreditati, in altre valgono disposizioni diverse.
Ma ricordo che il PDP può essere redatto dalla scuola anche in base a certificazioni non ufficiali. Formalmente l’alunno non sarà considerato DSA in base alla Legge 170/10 ma, a parte le possibilità di dispensa o esonero dalla lingua straniera, differenze reali nell’applicazione del PDP si riscontreranno solo al momento degli esami di stato e nelle prove invalsi.
La differenza principale è che se si applica la legge 170 la scuola “deve” approvare il PDP, negli altri casi deve intervenire ma può farlo come crede più opportuno.