Nella scuola primaria, come per tutti gli alunni, anche per quelli con disabilità la mancata promozione è possibile in casi eccezionali, debitamente motivata e decisa dagli insegnanti all’unanimità (DL 62/2017 art. 3 c. 3). L’eccezionalità della decisione esclude categoricamente che possa essere reiterata e far ripetere l’anno a un alunno più volte, disabile o non, è illegittimo.
È comunque una decisione che prendono gli insegnanti, non certo i genitori.
Non si trattiene un alunno con disabilità perché si trova bene in una scuola ma, eventualmente, solo perché non ha raggiunto gli obiettivi didattici previsti dal suo PEI e si pensa che un anno in più possa essere utile allo scopo.
Il limite dei 16 anni non esiste, ma c’è quello dei 18 per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado. Se viene trattenuto un altro anno, rischia di essere maggiorenne quando dovrebbe iniziare le superiori e l’iscrizione gli verrà rifiutata.
La possibilità di ripetere tre volte la classe è prevista dalla L. 104 ma vale solo quando l’obbligo scolastico è stato assolto e riguarda la possibilità di rifare una classe nella scuola superiore per una volta in più (due volte per tutti ma tre per gli alunni con disabilità). In età di obbligo il limite non ha valore perché si ripeterebbe comunque la stessa classe finché non si assolve l’obbligo, ma ovviamente non è questo il problema.