Succede quello che è indicato nelle Linee Guida allegate al DM 182 a pag. 38:
«La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2. »
In sostanza l’alunno con disabilità viene valutato in base alla programmazione della classe e se non raggiunge gli obiettivi previsti sarà considerato insufficiente.
Questo non significa necessariamente stesse verifiche e stesse modalità di somministrazione degli altri. Si possono personalizzare i tempi, modificare la modalità di somministrazione delle prove, autorizzare l’uso di strumenti compensativi, dispensare da prestazioni non indispensabili… ma i contenuti da valutare saranno sostanzialmente gli stessi dei compagni.