In base al DLgs 66/17 le proposte sulle risorse necessarie per il progetto di inclusione, comprese sia le ore di sostegno che di assistenza, vanno inserite nel PEI e sono quindi di competenza del GLO:
DL 66/17 art. 7 c. 2/d
d) [Il PEI] esplicita le modalità’ di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe […] e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione […].
Le procedure operative sono definire nel DI 182/20, modificato dal DI 153/23, e nelle Linee Guida ad esso allegato.
Si possono consultare sia il testo modificato del DI 181 che le nuove Linee Guida alla pagina sul Di 153:
Per il DI 182 vedere in particolare l’art. 15: Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse e l’art. 18: Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno
Nelle Linee Guida se ne parla a pag. 56 (Verifica del PEI sez. 11). Procedure analoghe si seguono anche nel PEI provvisorio, come specificato a pag. 63 .
Per la quantificazione delle risorse è prevista la compilazione di due moduli allegati, C e C1, redatti in base al Profilo di Funzionamento.
Quelle approvate dal GLO sono delle proposte: le decisioni sull’effettiva assegnazione spettano all’Ufficio Scolastico Regionale per il sostegno e all’Ente Locale competenze per l’assistenza, ma il GLO è di fatto l’unico organo tecnico abilitato dalla legge a quantificare i bisogni, in base al progetto educativo definito nel PEI.