È fuori discussione che la presentazione del progetto sia indispensabile nei casi in cui la scuola chiede di fruire degli specifici finanziamenti previsti, ad esempio per retribuire come prestazione aggiuntiva gli insegnanti che si recano a domicilio.
Non ci sono indicazioni ministeriali tassative, ma se la scuola riesce a organizzare il servizio senza bisogno di risorse aggiuntive, dovrebbe poter agire autonomamente anche se l’approvazione del progetto può essere necessaria in alcuni adempimenti formali come gli esami di stato, le prove invalsi, i PCTO (alternanza scuola lavoro). È quello che si ricava dalla frase delle linee guida DDI citata sopra in cui si prevede “anche” l’attivazione di percorsi formali, e si deduce quindi che non sono obbligatori se non ci sono impegni di spesa: «consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali. »
Da considerare anche che le procedure necessarie per presentare il progetto possono richiedere tempi tecnici non indifferenti dato che, secondo le Linee di indirizzo (pag. 9) esso va elaborato dal consiglio di classe, approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.
I casi in cui non sono richiesti finanziamenti dovrebbero riguardare le attività esclusivamente on line già previste e il coinvolgimento di insegnanti che svolgono il servizio all’interno del loro orario normale di insegnamento e non richiedono quindi compensi aggiuntivi, come gli insegnanti di sostegno (ma non solo loro).