La scelta dell’offerta formativa (tempo pieno o normale) spetta solo ai genitori. La scuola può rifiutare un’opzione all’atto dell’iscrizione per mancanza di posti, ma non perché la giudica inadatta un bambino.
Rifiutare l’iscrizione al tempo pieno in caso di disabilità si configura di sicuro come un atto di discriminazione. La L. 67 del 2006 definisce (art. 2 c. 2) discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
Il Tempo pieno ha anche una funzione sociale dato che consente a tanti genitori di svolgere un lavoro e questo vale di sicuro per quelli che hanno bambini con disabilità.
I problemi si affrontano, ma si può escludere nessuno.
Il GLO non ha nessun potere di decidere in merito se non sono d’accordo anche i genitori.