La L. 170/10 si applica solo agli alunni con DSA regolarmente certificati.
Per gli altri alunni con esigenze particolari è senza dubbio possibile prevedere personalizzazioni di vario tipo sostanzialmente analoghe a quelle della L. 170, compresi gli strumenti compensativi e le misure dispensative, nonché modalità diverse di verifica nella valutazione intermedia (esami a parte, quindi). Ma dal punto di vista giuridico è un’altra cosa.
Le differenze principali riguardano il fatto che con i DSA è obbligatorio esplicitare la personalizzazione, ossia approvare un PDP, negli altri casi no e che nella valutazione formale (esami di stato e prove Invalsi) ci sono degli adattamenti che sono possibili in caso di DSA formalmente certificata con L. 170, ma non negli altri casi.
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