Nel primo ciclo, ossia scuola primaria e secondaria di primo grado, la progettazione didattica degli alunni con disabilità può essere liberamente personalizzata, in base ai bisogni e alle potenzialità, senza nessuna conseguenza rispetto al valore legale del percorso di studio.
Per evitare equivoci, meglio evitare espressioni come obiettivi minimi o percorsi differenziati e parlare solo di personalizzazione. Eventualmente spiegare bene cosa si intende e non dare nulla per scontato.
All’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo, ex Esame di Licenza Media, i candidati con disabilità possono sostenere prove “differenziate” (nel senso di differenti, diverse…) idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Queste prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale per cui, superandole, il candidato consegue un regolare diploma.
Dlgs 62/17 art. 11, in particolare si veda il comma 6 e il comma 15.
Solo i candidati che non si presentano all’esame conseguono l’attestato. Sempre Dlgs 62/17 art. 11 c. 8.