Valutazione alla scuola secondaria di primo grado: si possono definire obiettivi differenziati?

Alla scuola secondaria di primo grado si possono definire obiettivi minimi o differenziati per gli alunni con disabilità? Che conseguenze hanno sul conseguimento del diploma? Fino a che punto si può personalizzare? Quando si rischia di conseguire l'attestato anziché il diploma?

Nel primo ciclo, ossia scuola primaria e secondaria di primo grado, la progettazione didattica degli alunni con disabilità può essere liberamente personalizzata, in base ai bisogni e alle potenzialità, senza nessuna conseguenza rispetto al valore legale del percorso di studio.

Per evitare equivoci, meglio evitare espressioni come obiettivi minimi o percorsi differenziati e parlare solo di personalizzazione. Eventualmente spiegare bene cosa si intende e non dare nulla per scontato.

All’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo, ex Esame di Licenza Media, i candidati con disabilità possono sostenere prove “differenziate” (nel senso di differenti, diverse…)  idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Queste prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale per cui, superandole, il candidato consegue un regolare diploma.
Dlgs 62/17 art. 11, in particolare si veda il comma 6 e il comma 15.

Solo i candidati che non si presentano all’esame conseguono l’attestato. Sempre Dlgs 62/17 art. 11 c. 8.

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Inserimento: 11 Agosto 2021 Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre 2024

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