Assenze regolari per terapie alla secondaria di 1° grado

Ho iniziato l'anno scolastico in una bella prima media in cui è stata inserita un'alunna che usufruisce della legge 104 (art. 3, comma 3); ha un'insegnante di sostegno con cui ho già iniziato a confrontarmi per predisporre un PEI e progettare delle attività che la coinvolgano. Purtroppo (o per fortuna della mia alunna) due giorni a settimana su cinque è assente poiché segue delle terapie in un centro specializzato. Ho chiesto al preside se queste "assenze programmate" potessero compromettere il superamento dell'anno scolastico, ma il dirigente mi ha spiegato che se il CdC delibera che non ci sono problemi e nel PEI si inserisce ciò, le assenze non avranno valore. Mi rimangono però due dubbi: 1) se nei due giorni ci fossero materie con poche ore, come le educazioni, la mia alunna non incontrerebbe mai la docente della disciplina, come potrebbe seguire un percorso didattico e quindi avere una valutazione? 2) nell'ottica dei tre anni di scuola media, le assenze comporterebbero un impedimento a prendere la licenza e quindi avrebbe diritto solo all'attestato di frequenza? in questo caso mi sento in dovere di spiegare alla famiglia la situazione. Io preferirei farle fare un percorso che la porti alla licenza media, anche e soprattutto con un piano individualizzato che la supporti, ma al momento non sono molto sicura, in particolar modo dopo aver letto la diagnosi. Quale potrebbe essere la strada migliore da seguire per questa ragazza e per noi insegnanti che le staremo accanto?

Come dice correttamente il preside, le assenze non compromettono la promozione purché considerate nel PEI. Possono però compromettere la qualità dell’integrazione scolastica e sarebbe opportuno che la famiglia insistesse affinché, almeno in parte o per un certo periodo, fossero spostate di pomeriggio.

Per le materie in cui dovesse risultare sempre assente bisognerà progettare degli interventi personalizzati integrativi, in accordo con il docente e con il supporto dell’insegnante di sostegno. Tutto questo va ovviamente indicato nel PEI.

Questo tipo di organizzazione non compromette assolutamente la validità del titolo di studio finale (v. DL 62/17).

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Inserimento: 10 Agosto 2021

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