Precisiamo intanto che agli esami di stato il candidato con DSA può usare strumenti compensativi ma non sono previste prove speciali. A meno che non intenda come tali l’adattamento dei testi necessario per poterli usare, ad esempio trasformare in digitale le prove per poter usare la sintesi vocale.
Gli strumenti compensativi ammessi sono quelli previsti nel PDP (v. OM annuale sugli esami) e non dipendono dalla diagnosi ma dalla convenienza del loro uso. È bene tenere presente quello che dicono le Linee Guida sui DSA del 2011 sugli strumenti compensativi: «sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo». Non vanno intesi pertanto come un’agevolazione ma come un atto di equità.
Non è la commissione che sceglie gli strumenti compensativi da usare all’esame ma, precedentemente, il Consiglio di Classe attraverso il PDP. La commissione può però rifiutarli nel caso non rispondano ai requisiti di legge, in particolare se ritiene rappresentino una facilitazione impropria.
Ricordiamo infine che la diagnosi di DSA non si può mai limitare alla formulazione sintetica (dislessia, discalculia ecc.) ma va espressa sempre in modo funzionale (v. Accordo Stato Regioni sulle certificazioni DSA del 2012). È sbagliato associare in modo rigido gli strumenti compensativi ai vari disturbi (ad esempio: per la dislessia c’è la sintesi vocale, per la discalculia la calcolatrice…) perché l’accostamento può essere solo funzionale: quello strumento, con quell’alunno, è efficace o non è efficace. Funziona o non funziona. Compensa o non compensa. E se veramente compensa nessuno può impedirne l’uso.