C’è una recente nota MIUR, la n. 1143 del 17/5/18, che sostanzialmente dice che le scuole non sono obbligate a stendere il PDP (com’era già prima del resto), che l’uso di alcune sigle, come BES, può essere dannoso perché fonte di etichettature improprie, che le scuole devono in ogni caso attivarsi per consentire a tutti gli alunni di perseguire il massimo di successo formativo. Ma non dice, né potrebbe farlo, che i BES non esistono più.
Sono però cambiate con il DL 62/17 le norme sulle verifiche certificative, in particolare esami di Stato e prove INVALSI, che adesso non prevedono più nessuna personalizzazione al di fuori dei casi di disabilità e DSA.
Detto questo:
– il PDP in questi casi non è obbligatorio ma nulla vieta alle scuole di approvarlo se lo ritengono opportuno (era esattamente così anche prima);
– l’acronimo BES va usato con molta attenzione e non va mai associato automaticamente a difficoltà educative o di apprendimento (anche qui nessuna novità, era così anche prima);
– le personalizzazioni nelle verifiche intermedie rientrano nella flessibilità didattica e sono ancora possibili, purché la scuola le ritenga utili e opportune, ma vanno gradualmente portate all’estinzione perché all’esame di Stato non si possono applicare. Questa è l’unica sostanziale novità.
Nel 2019 il ministero è ulteriormente intervenuto sulla questione BES con la nota 652 “Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti” In cui si torna sostanzialmente alle posizioni precedenti.