Il documento allo stato di bozza non è ancora “atto amministrativo” per cui non si applicano le norme sul diritto di accesso.
In base al DM 182/20 art. 4 c. 9 i membri del GLO, genitori compresi, “hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali”. Nelle Linee Guida viene detto esplicitamente che ricevono tutti i documenti discussi durante l’incontro: «Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.» Pag. 11.
Senza dubbio, quindi, durante l’incontro possono avere a disposizione il testo del PEI proposto.
A rigore il DI 182 dice che i membri del GLO hanno accesso al PEI, non che possono averne copia. Il problema sarà risolto quando tutti i GLO useranno il PEI in formato digitale, che potrà essere letto on line. Adesso, in ogni caso, una modalità efficace di consultazione del PEI da parte di chi lo deve per legge discutere e approvare è indispensabile. E se non se ne trovano altre, si consegnerà una copia cartacea, eventualmente nascondendo i nomi e gli altri riferimenti personali.
Da considerare che poter consultare, in anticipo e con calma, la bozza proposta dalla scuola può essere una modalità efficace per ottimizzare i tempi dedicati all’incontro, ma non è obbligatorio. Se la scuola rifiuta dovrà necessariamente programmare gli incontri del GLO prevedendo tempi adeguati a una corretta presa visione dei testi in discussione.
Anche in caso di DSA, pur non essendo previsto un incontro formale come il GLO, la normativa prevede al momento della redazione del PDP una fase di “raccordo” con la famiglia (Linee Guida MIUR sui DSA del 2011, par. 3.1) e di sicuro non è corretto sottoporre ai genitori dei documenti definitivi senza averli prima consultati.