Va chiarito intanto se è un PDP redatto al di fuori della L. 170/10 o no.
In caso di DSA la scuola è obbligata a redigere un PDP e se la famiglia non è d’accordo sui contenuti se ne discute; se non si trova un accordo il testo elaborato dalla scuola rimane valido, ma va sottoposto a monitoraggio per vedere se effettivamente funziona. (art. 5 c. 3 L. 170/10).
Negli altri casi è possibile attivare formalmente un percorso personalizzato, ossia approvare un PDP, solo con il consenso della famiglia, che andrebbe acquisito prima di proporglielo.
Con un rifiuto esplicito non si può applicare.
Nella CM n. 8 del 2013 si legge: «È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe – ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.»
La scuola ha però tante altre possibilità di intervenire in modo informale e diffuso e anche l’applicazione di misure dispensative e strumenti compensativi rientra in una personalizzazione assolutamente “normale”, che gli insegnanti possono applicare liberamente all’interno della loro progettazione educativa. Ricordiamo che, come si legge nelle Linee Guida sui DSA del 2011, si tratta di dispensare da prestazioni non essenziali dei concetti da apprendere che risultano difficoltose ma non migliorano l’apprendimento (misure dispensative) e di autorizzare l’uso di strumenti e strategie che consentono di ridurre le difficoltà in alcune discipline senza facilitare il compito (strumenti compensativi): non serve nessuna autorizzazione esterna o riconoscimento formale per applicare personalizzazioni come queste.
Parla di un “bambino” quindi dovremmo essere alla primaria. Se ci sono delle difficoltà scolastiche esse saranno state ufficialmente rilevate nel documento di valutazione dichiarando alcuni obiettivi “in via di prima acquisizione”. In questo caso in base all’art. 3 c. 2 del DL 62/17 la scuola deve attivare “specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” che vanno comunicate alla famiglia ma non richiedono la loro approvazione.