Il Di 182/20 art. 4 c. 8 dice:
«I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. »
Un concetto simile troviamo, rafforzato, anche nelle Linee Guida a pag. 11:
« Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali»
“Avere accesso” non significa letteralmente avere una copia, cartacea o digitale, e qualcuno obietta anche che le linee guida dicono che i membri del GLO “ricevono la documentazione”, ma non specifica se deve essere data prima dell’incontro.
Ricordiamo che anche i genitori, come membri a tutti gli effetti del GLO, hanno il compito di approvare il PEI e devono essere messi nella condizione di poterlo fare in modo responsabile e consapevole. Se non si vuole dare la bozza del PEI in anticipo deve necessariamente essere lasciato loro il tempo necessario per poterlo esaminare con calma e bisogna essere disposti quindi ad allungare, secondo i bisogni, i tempi del GLO.
Eventuali vincoli di riservatezza possono essere superati cancellando tutti i nomi e consegnando quindi una bozza totalmente anonima.