La normativa in vigore non consente di trattenere un alunno con disabilità nella stessa classe in base a motivazioni di questo tipo.
L’art. 11 c. 3 del DL 62/17, dedicato alla valutazione degli alunni con disabilità del primo ciclo di istruzione, dice: “L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.”
Ossia: le norme da seguire sono le stesse degli altri alunni e la non ammissione può essere determinata esclusivamente dal mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento previsti, solo che in questo caso la valutazione deve fare riferimento al PEI, non agli obiettivi generali.
Sempre nel DL 62 art. 6 comma 2, riferito a tutti gli alunni (compresi quindi quelli con disabilità), si dice: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”. Altre strade per far ripetere l’anno a un alunno, con o senza disabilità, non esistono.