La certificazione delle competenze alla fine della scuola secondaria di primo grado va rilasciata anche ai ragazzi che non sostengono l'esame?
Secondo il DL 62/17 art. 9 c. 2, la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, quindi anche agli alunni che non si presentano all’esame e ricevono l’attestato dei crediti formativi.
Non si rilascia a quelli che non sono stati ammessi all’esame e ripeteranno l’anno perché per loro il primo ciclo di istruzione non è ancora terminato.