La ripetenza (ossia la non ammissione all’esame) è decisa dal Consiglio di classe in base alla valutazione formale degli apprendimenti, che deve risultare pesantemente negativa anche se riferita agli obiettivi della sua programmazione differenziata. Il CdC è autonomo nella decisione, che deve risultare però coerente con tutto l’iter pregresso: com’erano i voti del primo quadrimestre? Se risultano talmente negativi da impedire l’ammissione all’esame, quali interventi ha deciso il CdC per affrontare il problema? Perché non sono stati ridotti gli obiettivi che non si riusciva a raggiungere?
In base al DL 62/17 i candidati con disabilità che non si presentano agli esami ricevono l’attestato dei crediti formativi e non possono ripetere l’anno.
L’eventuale ritiro da scuola va formalizzato entro il mese di marzo. Se lo studente continua a frequentare dopo quella data può essere valutato solo da questo CdC.