Pur con delle limitazioni, possono partecipare al GLO anche gli specialisti indicati dalla famiglia.
Un esperto indicato dalla famiglia può essere inserito tra i membri del GLO e convocato regolarmente. L’unica differenza è che quando si prendono decisioni la sua posizione viene verbalizzata ma non considerata.
Altre persone, oltre a questo esperto, possono essere invitate a partecipare ai singoli incontri anche se non sono formalmente membri del GLO.
Norme di riferimento:
DI 182/20 art. 3 c. 6:
«Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.»
Nota Bene:
Il DI 153/23 ha cancellato dalla Linee Guida la frase:
«Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.»
Attualmente pertanto non può interessare all’amministrazione scolastica se e come gli specialisti privati sono retribuiti dalla famiglia.
Si ricorda che questo limite si può superare applicando l’art. 3 c. 7 del DM 182 che consente di invitare degli specialisti ai singoli incontri, senza considerarli membri del GLO a tutti gli effetti.
«Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.»
Anche nelle Linee Guida, pag. 9, si parla della possibile partecipazione di altre persone come invitati agli incontri:
«Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.»