Troviamo riferimenti normativi nel DPR 122/09 e indicazioni nelle Linee Guida MIUR per l’integrazione, sempre del 2009.
Il DPR 122 sia all’art. 2 che al 4 dice: «I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». In sostanza: in base al PEI.
Nelle Linee Guida per l’integrazione del 2009 (punto 2.4 La valutazione) troviamo: «Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari». Cosa dovrebbero farsene di un registro con i nomi di tutti se non per annotare le proprie valutazioni sugli apprendimenti?
In entrambi i documenti si usa il verbo “partecipano”: significa che contribuiscono, che collaborano nella valutazione. Secondo la nostra opinione si possono sostituire nella valutazione al docente della disciplina solo se esplicitamente concordato. Anche le eventuali valutazioni sul registro, di cui parlano le Linee Guida, dovranno essere poi confrontate e integrate con quelle dell’insegnante della materia, prima di diventare effettivamente “valutazione”.
Essendo contitolare della classe, se lo ritiene opportuno può certamente dare note disciplinari, al singolo o alla classe, come tutti gli altri insegnanti.