Non ci sono norme specifiche sull’istruzione parentale degli alunni con disabilità e si applicano pertanto quelle generali.
Scegliendo l’istruzione parentale i genitori ritirano formalmente il figlio da scuola e rinunciano all’inclusione scolastica e a tutti i supporti connessi; non ci sarà pertanto un insegnante di sostegno e non va redatto il PEI.
Può esserci il supporto di operatori di assistenza dell’ente locale se esso si configura come assistenza domiciliare, non come assistente all’autonomia e alla comunicazione per l’inclusione scolastica.
Anche gli alunni con disabilità devono sostenere annualmente un esame di idoneità.
DL 62/17 art. 23
Non essendo stato redatto un vero PEI, spetta ai genitori, con l’eventuale supporto di specialisti e operatori che seguono il minore, illustrare alla scuola che hanno scelto per l’esame (non necessariamente quella più vicina e quella frequentata in precedenza) le attività personalizzate svolte e su queste, in base anche alla documentazione clinica prodotta, sarà organizzato l’esame. Vedere il DM n. 5 del 2021; per il primo ciclo (scuola primaria e sec. di 1° grado) in particolare l’art. 3.