Nel caso in cui un alunno abbia comportamenti auto lesionistici e eterodiretti improvvisi è corretto che l' insegnante o l'educatore intervenga a contenerlo fisicamente?
Certamente gli adulti presenti devono intervenire per evitare che si faccia del male. Ci sono tanti modi per farlo e un contenimento fisico fatto nel modo dovuto, non violento e sicuro, è certamente ammesso quando altri sistemi meno invasivi non hanno funzionato.
Se le crisi sono ripetute è necessario che la scuola si prepari per tempo a gestire queste situazioni.
Sono molto utili le indicazioni dell’ufficio scolastico dell’Emilia Romagna di qualche anno fa disponibili qui:
https://www.istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-ii-edizione/
Alcune citazioni, da pag. 83:
Alcune citazioni, da pag. 83:
Il “contenimento fisico” è possibile soltanto:
– quando ogni altra tecnica di contenimento sia fallita
– quando vi siano degli evidenti rischi per l’incolumità dell’alunno stesso, degli altri alunni e del il personale scolastico
Si richiama il concetto di Stato di necessità
Codice penale art. 54
“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”
La norma individua tre elementi da valutarsi: il pericolo attuale, la necessità di salvare sé od altri e la proporzionalità tra il fatto ed il pericolo.
A titolo di esempio, la Sentenza della Corte di Cassazione 14 luglio 2014 n. 30890 precisa che
“occorre che l’esigenza di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tanto da non lasciare altra scelta se non quella di ledere il diritto altrui”
Questo articolo del Codice penale evidenzia che è doveroso intervenire nel caso un alunno sia in grave pericolo o crei grave pericolo a qualcun altro; ove l’intervento fosse sensato e proporzionato, non vi sarebbe punibilità per eventuali danni involontari arrecati.
– quando ogni altra tecnica di contenimento sia fallita
– quando vi siano degli evidenti rischi per l’incolumità dell’alunno stesso, degli altri alunni e del il personale scolastico
Si richiama il concetto di Stato di necessità
Codice penale art. 54
“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”
La norma individua tre elementi da valutarsi: il pericolo attuale, la necessità di salvare sé od altri e la proporzionalità tra il fatto ed il pericolo.
A titolo di esempio, la Sentenza della Corte di Cassazione 14 luglio 2014 n. 30890 precisa che
“occorre che l’esigenza di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tanto da non lasciare altra scelta se non quella di ledere il diritto altrui”
Questo articolo del Codice penale evidenzia che è doveroso intervenire nel caso un alunno sia in grave pericolo o crei grave pericolo a qualcun altro; ove l’intervento fosse sensato e proporzionato, non vi sarebbe punibilità per eventuali danni involontari arrecati.