Il PDF, che è stato abolito dal DLgs 66/17, andava aggiornato ad ogni cambio di ciclo, ma non dagli insegnanti di sostegno bensì “congiuntamente” da ASL e scuola.
Se viene redatto solo dagli insegnanti di sostegno non serve a nulla anche perché con il nuovo modello di PEI è il GLO che individua, anno per anno, le dimensioni su cui intervenire (ex aree del PDF), basandosi sul Profilo di Funzionamento, se esiste, oppure sulla Diagnosi Funzionale.
Il DLgs 66 ha abrogato tutta la normativa che istituiva il PDF, art. 12 c. 5 della L. 104/92 (completamente riscritto) e l’atto di indirizzo DPR del 24/2/94.
Il DI 153 del 2023 ha aggiunto al DI 182 un nuovo comma all’art. 23 sulle norme transitorie, il n, 6, che dice:
«6 – In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato». L’espressione “ove compilato” indica chiaramente che non è più considerato indispensabile.