Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.
Le indicazioni di questa nota del 2018, assai rigide rispetto ai candidati con BES non tutelati dalle L. 104 o 170, sono state corrette l’anno successivo con la nota n. 2936/19.
Qui si dice: «Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.»
L’anno dopo gli strumenti compensativi torneranno ad essere ammessi.